Un ristorante accende una playlist all’apertura e la lascia in sottofondo per tutta la sera. Un altro ospita un pianista durante la cena. Un terzo organizza un DJ set, lo promuove sui social e richiama clienti che arrivano soprattutto per la musica. In tutti e tre i casi si utilizzano opere musicali, ma gli obblighi per il gestore non sono necessariamente gli stessi.
La prima distinzione riguarda la funzione della musica. Quella cosiddetta d’ambiente accompagna la normale attività del locale senza costituire l’attrazione principale della serata. Radio, televisione, playlist o musica registrata diffusa nel ristorante richiedono comunque il pagamento dei diritti dovuti agli aventi diritto. Per i pubblici esercizi SIAE prevede uno specifico abbonamento per la musica d’ambiente, annuale o stagionale. Al diritto d’autore spettante ad autori ed editori si aggiungono, quando viene utilizzata musica registrata, i cosiddetti diritti connessi, destinati ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori. Il loro fondamento si trova anche nell’articolo 73 della legge 633 del 1941 sul diritto d’autore.
L’abbonamento per la musica d’ambiente, però, non copre automaticamente concerti, DJ set e altri eventi musicali: per questi casi sono previste licenze specifiche. Se un pianista o una band eseguono dal vivo brani tutelati entra in gioco il diritto d’autore; i diritti connessi si aggiungono invece quando vengono utilizzate anche registrazioni, basi musicali o fonogrammi.
Il quadro è inoltre meno semplice rispetto al passato perché SIAE non è più l’unico soggetto che può gestire i diritti musicali in Italia. Esistono infatti diversi organismi di gestione collettiva, spesso indicati con il termine inglese collecting: rappresentano autori ed editori, concedono le licenze per l’utilizzo delle loro opere, incassano i compensi e successivamente li distribuiscono agli aventi diritto. Accanto a SIAE opera oggi anche Soundreef, società che svolge la stessa funzione per gli autori e gli editori che le hanno affidato il proprio repertorio. Ogni organismo può però concedere licenze soltanto per le opere che rappresenta. Per il ristoratore, quindi, non basta chiedersi genericamente se abbia “pagato la SIAE”, ma occorre verificare a chi appartengano i brani effettivamente utilizzati.
Un’altra distinzione riguarda il peso che la musica assume nella serata. Una band che accompagna la cena mentre il servizio prosegue normalmente può rimanere un elemento accessorio dell’attività di somministrazione. Le cose cambiano quando l’artista diventa il principale motivo di richiamo, viene richiesto un titolo d’ingresso oppure il locale viene organizzato e promosso come luogo di spettacolo. In questi casi possono entrare in gioco anche gli adempimenti previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L’articolo 68 del TULPS disciplina spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico e, per alcune manifestazioni fino a 200 partecipanti che terminano entro le 24, prevede la possibilità di procedere tramite SCIA. Restano poi da verificare le eventuali disposizioni comunali e quelle relative alla sicurezza dei locali.
Tra gli adempimenti legati agli eventi musicali c’è poi il Programma Musicale, il vecchio borderò, nel quale vengono indicati i brani effettivamente eseguiti. Serve a individuare le opere utilizzate e a distribuire correttamente i compensi agli aventi diritto. Oggi la gestione avviene anche attraverso il sistema digitale mioBorderò.
Rimane infine la questione più immediata per il cliente: il ristorante può applicare un supplemento per una serata con musica? In linea generale sì, purché quel costo sia comunicato prima e in maniera chiara. In Toscana il Codice del commercio stabilisce che nei ristoranti il listino debba essere messo a disposizione del cliente prima dell’ordinazione e che il prezzo sia indicato in modo chiaro e comprensibile, compresa l’eventuale componente del servizio. Se, quindi, per una serata con musica dal vivo vengono richiesti 5, 8 o 10 euro in più a persona, il cliente deve saperlo prima di ordinare, idealmente già al momento della prenotazione. L’indicazione può comparire sul menu, nella pagina di prenotazione, nella conferma ricevuta dal cliente o in un avviso chiaramente visibile nel locale. Diverso è il caso di una voce che compare soltanto sul conto senza essere mai stata comunicata. In quel caso il cliente può contestarla proprio perché il prezzo complessivo del servizio non era stato reso conoscibile in anticipo.
Per il ristoratore, quindi, la questione si riduce a due verifiche piuttosto concrete: capire che tipo di utilizzo della musica sta organizzando e quali autorizzazioni richieda, poi stabilire con chiarezza se quel servizio avrà un costo per il cliente. Una cena può avere una colonna sonora, un pianista o un DJ. Il supplemento, invece, non dovrebbe mai essere una sorpresa al momento del conto.

