Vietare ai clienti di consumare cibi e bevande portati da casa è una pratica ancora diffusa in molti stabilimenti balneari. Cartelli, regolamenti interni e richiami del personale fanno spesso pensare che chi affitta un ombrellone sia obbligato a servirsi del bar o del ristorante del lido. La legge non prevede un obbligo di questo tipo.
La concessione demaniale autorizza il gestore a organizzare servizi e attività all’interno dello stabilimento. Non gli assegna un diritto esclusivo sulla vendita di alimenti e bevande e non trasforma la porzione di arenile ricevuta in concessione in uno spazio interamente sottratto all’uso pubblico. Il mare e la spiaggia restano beni pubblici. Il concessionario può far pagare i servizi offerti, come ombrelloni, lettini, cabine, docce e spogliatoi. Non può imporre ai clienti di acquistare il pranzo presso il proprio punto ristoro.
Il principio si collega alle norme che garantiscono il libero accesso al mare. La legge n. 217 del 2011 riconosce il diritto di raggiungere gratuitamente la battigia anche per fare il bagno. La legge n. 296 del 2006 impone ai titolari delle concessioni di consentire il passaggio verso il mare, compreso l’attraversamento delle aree affidate alla loro gestione. Da questo quadro deriva una conseguenza concreta: il cliente può portare con sé un panino, una bibita o un pasto preparato a casa. Può anche consumare prodotti acquistati in un esercizio diverso da quello presente nello stabilimento. La presenza di un bar o di un ristorante non crea alcun obbligo di acquisto. Un eventuale regolamento interno non può introdurre un divieto generale motivato soltanto dall’interesse economico del gestore. Una regola di questo tipo servirebbe a proteggere gli incassi del punto ristoro, senza trovare una base specifica nella concessione demaniale.
Restano valide le disposizioni dirette a tutelare la sicurezza, l’igiene e l’uso ordinato degli spazi. Il gestore può intervenire quando il consumo del pasto assume dimensioni incompatibili con la normale vita dello stabilimento. Tavoli aggiuntivi, fornelli, attrezzature ingombranti e occupazione delle zone di passaggio possono essere vietati. Lo stesso vale per i comportamenti che producono rifiuti, sporcizia o disturbo agli altri clienti. La distinzione riguarda quindi il modo in cui il pasto viene consumato. Mangiare sotto l’ombrellone un alimento portato da casa rientra nella libertà del cliente. Allestire una zona pranzo che invade gli spazi comuni può giustificare l’intervento del gestore.
La questione ha anche un rilievo commerciale. Un divieto rigido può generare discussioni, reclami e recensioni negative. Un’offerta gastronomica ben costruita può ottenere un risultato migliore, perché lascia al cliente la possibilità di scegliere: prezzi chiari, piatti adatti alla giornata in spiaggia e un servizio efficiente rendono il bar dello stabilimento competitivo senza bisogno di imporre consumazioni obbligatorie. La qualità dell’offerta diventa così lo strumento con cui trattenere la clientela.
Chi porta il pranzo da casa conserva a sua volta precisi doveri. Deve lasciare pulito lo spazio occupato, raccogliere i rifiuti e rispettare le regole organizzative del lido. Il diritto di consumare alimenti esterni non comprende la possibilità di compromettere il decoro o la fruizione della spiaggia. Il principio resta semplice: lo stabilimento può vendere servizi e ristorazione, il cliente conserva la libertà di non acquistarli. Il panino portato da casa è consentito. L’uso scorretto degli spazi no.

